Statuto - G.I.D. UBI Banca

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Statuto

EX G.I.D. UBI
 
 
GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI
 
delle Aziende del Gruppo UBI BANCA
 
 
STATUTO
 
 
 
Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
 
 
In conseguenza della fusione avvenuta tra Banca Lombarda e Piemontese e Banche Popolari Unite, l’associazione Culturale e ricreativa già denominata “GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo Banca Lombarda” varia la propria denominazione in “GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI BANCA”, in seguito denominata GID.
 
Il GID ha sede in Brescia, via Cefalonia, 62 e può istituire uffici ed unità locali dovunque lo ritenga opportuno.
 
E’ conferita al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare lo spostamento della sede sociale.
 
 
Art. 2 - SCOPO
 
 
Il GID è un’associazione apartitica, non svolge attività sindacale e non persegue finalità di lucro.
 
Il GID si propone di promuovere la formazione sociale con iniziative, comunque non in contrasto con le finalità delle Aziende appartenenti al Gruppo UBI Banca, di natura culturale, artistica, turistica e sportiva per i Soci. Si propone altresì di favorire una sana e proficua utilizzazione del tempo libero, di predisporre i mezzi e gli strumenti necessari per un sereno incontro, un’utile convivenza ed un reciproco scambio di idee, di informazioni, di conoscenze e di valori tra gli associati.
 
Il GID persegue inoltre lo scopo di favorire i propri Soci  in acquisti di beni o servizi, in via singola e/o collettiva. A tal fine può stipulare convenzioni con produttori e aziende commerciali (anche con consegna diretta al domicilio del singolo socio) e può costituire una cooperativa di consumo, senza fini di lucro, che abbia come unico scopo la distribuzione ai soci di generi vari.
 
 
Art. 3 - DURATA
 
 
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, questa potrà essere prorogata con delibera dei Soci riuniti in Assemblea Straordinaria.
 
 
Art. 4 - SOCI
 
 
I Soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Familiari e Soci Onorari.
 
Sono Soci Ordinari:
 
·       i dipendenti in servizio presso Aziende del Gruppo UBI BANCA, o Società controllate o collegate;
 
·       i dipendenti che hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico quando erano in servizio presso aziende del gruppo UBI Banca (o aziende collegabili al gruppo):
 
·       i dipendenti che hanno usufruito dell’esodo previsto dal Fondo di Solidarietà;
 
·       il coniuge superstite del Socio Ordinario.
 
Sono Soci Familiari:
 
·       i componenti del nucleo familiare del socio ordinario.
 
Sono Soci Onorari:
 
·           quelle persone che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e con delibera a maggioranza dello stesso, siano ritenuti meritevoli di tale riconoscimento. Non possono accedere alle cariche sociali.
 
La qualità di Socio implica l’accettazione incondizionata del presente Statuto, dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e delle delibere assembleari.
 
Tutti i Soci possono usufruire degli stessi servizi e, ad eccezione dei Soci Onorari, sono tenuti al pagamento delle quote sociali nella misura e nella forma stabilite dal Consiglio Direttivo; la quota associativa non è trasmissibile.
 
I soci hanno diritto di accedere, previa richiesta al consiglio direttivo e nel rispetto della legge sulla Privacy, a tutta la documentazione del G.I.D.
 
Le eventuali prestazioni rese all’associazione da parte dei soci sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto del GID, secondo quanto previsto nel Regolamento di Gestione.
 
La validità della qualifica di socio viene efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede all’evasione delle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
 
Una volta acquisita la qualifica di socio, non si rende più necessario presentare annualmente la domanda di ammissione.
 
Nel caso in cui UBI Banca procedesse a costituzioni, fusioni, incorporazioni, scorpori, acquisizioni di altre Aziende, i dipendenti delle eventuali Società da essa controllate potranno essere associati al GID con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
 
 
 
 
Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
 
E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
 
 
La qualifica di Socio si perde per:
 
·       dimissioni (che devono essere presentate per iscritto);
 
·       morosità nel pagamento della quota sociale;
 
·       espulsione con delibera del Consiglio Direttivo.
 
 
Il Consiglio può deliberare, con l’approvazione dei due terzi, di infliggere ai Soci i seguenti provvedimenti disciplinari:
 
·       l’ammonizione scritta;
 
·       la sospensione;
 
·       l’espulsione.
 
 
L’ammonizione scritta può essere applicata al Socio che non ottemperi agli obblighi imposti dallo Statuto, dal Regolamento, dalle delibere assembleari e del Consiglio, o che abbia commesso atti contrari al prestigio e agli interessi morali e materiali del GID.
 
La sospensione da ogni attività sociale può essere inflitta al Socio che sia recidivo nelle mancanze che diedero luogo all’ammonizione scritta.
 
In presenza di gravi motivi, in particolare quando il Socio abbia svolto opera contraria ai fini o agli interessi del GID, il Consiglio Direttivo propone l’espulsione del Socio all’Assemblea con le motivazioni; per la delibera della stessa.
 
 
I provvedimenti disciplinari sopra elencati dovranno essere contestati al Socio con lettera raccomandata; questi potrà presentare formale ricorso esponendo le proprie contro deduzioni scritte, entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.
 
La perdita della qualifica di Socio per dimissioni o espulsione non dà diritto al rimborso delle quote sociali già versate. Il socio dimissionario può essere riammesso solo su delibera del Consiglio Direttivo.
 
 
Art. 6 - ORGANI
 
 
Sono Organi del GID:
 
·       l’Assemblea dei Soci;
 
·       il Consiglio Direttivo;
 
·       il Collegio dei Revisori dei Conti;
 
 
Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI
 
 
La convocazione dell’Assemblea ha luogo oltre che mediante avvisi esposti negli appositi albi, o stampati sul notiziario del GID, anche con invito scritto o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati, almeno dieci giorni prima della data stabilita. Gli avvisi dovranno specificare il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
 
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta dello stesso, dei due terzi di componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o di almeno un decimo dei Soci. In questo caso l’Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta.
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del GID o in sua assenza dal Vice Presidente o da un Socio Ordinario nominato dai presenti. Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto da un segretario nominato dal Presidente tra i Soci Ordinari presenti. Il suddetto verbale deve poi essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e deve essere messo a disposizione dei Soci.
 
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
 
I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio può portare al massimo dieci deleghe. I componenti il Collegio dei Revisori non possono essere portatori di deleghe.
 
Sia in prima sia in seconda convocazione le delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei Soci presenti, in persona o per delega, eccettuato il caso in cui l’Assemblea Straordinaria sia stata convocata per deliberare sull’indizione del Referendum per lo scioglimento del GID. In tal caso valgono le disposizioni di cui al successivo articolo n. 19 - “Scioglimento”.
 
Le votazioni avvengono di norma per voto palese.
 
L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
 
L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, e in ogni caso entro il 30 aprile per:
 
·       ascoltare la relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori;
 
·       approvare il bilancio consuntivo;
 
·       ratificare il bilancio preventivo già approvato dal Consiglio e dal Collegio dei Revisori dei conti entro il 31 dicembre di ogni anno;
 
·       ratificare le modifiche ai Regolamenti, Elettorale e di Gestione, proposte dal Consiglio;
 
·       deliberare eventuali espulsioni di soci proposte, con le motivazioni, dal Consiglio Direttivo;
 
·       reintegrare il Collegio dei Revisori dei Conti qualora il numero dei suoi componenti sia tale da comprometterne il regolare funzionamento;
 
·       esprimere pareri e formulare proposte sull’attività del GID.
 
 
L’Assemblea Ordinaria è valida:
 
·       In prima convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno i due terzi dei Soci;
 
·       in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci presenti.
 
 
 
L’Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare:
 
·       sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio;
 
·       sulla proroga della durata del GID;
 
·       sull’indizione del Referendum per lo scioglimento del GID, come previsto dall’art.19 - “Scioglimento”.
 
Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti, ad eccezione della deliberazione di scioglimento dell’Associazione per la quale è necessario sempre il voto favorevole di tre quarti dei soci  aventi diritto al voto.
 
 
L’Assemblea Straordinaria è valida
 
·       In prima convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno i due terzi dei Soci;
 
·       in seconda convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno un quindicesimo dei Soci.
 
 
È facoltà del Consiglio Direttivo di indire un referendum in luogo dell’Assemblea Straordinaria, fatto salvo le disposizioni espresse nell’art. “Scioglimento”. Il referendum sarà ritenuto valido se perverranno alla Commissione Elettorale almeno il 50% + 1 delle schede inviate. Le proposte referendarie saranno approvate se avranno ottenuto il consenso della maggioranza dei votanti.
 
 
Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
 
 
Il Consiglio Direttivo, in seguito denominato Consiglio, è composto dai quindici candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze nelle elezioni, secondo le norme contenute nel Regolamento Elettorale e dura in carica 3 anni.
 
Lo scioglimento del rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento o dall’adesione al Fondo di Solidarietà comporta la decadenza dall’incarico di Consigliere.
 
Il Consigliere che per tre convocazioni consecutive non partecipa alle sedute consiliari senza giustificato motivo, decade dall’incarico dopo la ratifica da parte del Consiglio, che deve avvenire entro trenta giorni dall’ultima assenza. Sono considerate assenze giustificate quelle per servizio, ferie, malattia, infortunio, gravi motivi familiari. Il Consiglio potrà, di volta in volta, giustificare l’assenza causata da motivazioni diverse.
 
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare, per dimissioni o per altri motivi, uno o più Consiglieri, questi vengono surrogati dai primi non eletti fino ad un massimo di sette. Nella impossibilità di procedere alla surroga per mancanza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo è validamente operante con la presenza di almeno nove membri. La cessazione della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza dell’intero Consiglio, che rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione fino alle successive elezioni; queste dovranno tenersi entro un periodo di tempo massimo di tre mesi dall’avvenuta decadenza.
 
Le dimissioni da Consigliere devono essere comunicate per iscritto al Consiglio ed hanno effetto dopo la loro ratifica da parte del Consiglio stesso, che deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione.
 
Il Consiglio assicura il conseguimento degli scopi del GID ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea.
 
In particolare:
 
·       elegge il Presidente, uno/due Vicepresidenti e il Segretario;
 
·       delibera modifiche ai regolamenti e allo statuto, queste poi saranno sottoposte all’approvazione delle assemblee;
 
·       delibera la costituzione e la soppressione di Commissioni permanenti o occasionali, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;
 
·       delibera provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
 
·       stabilisce i contributi annuali da assegnare alle singole Sezioni;
 
·       approva i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea;
 
·       delibera le spese ed i provvedimenti di carattere straordinario;
 
·       stabilisce l’ammontare delle quote sociali;
 
·       indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nominando una apposita Commissione Elettorale;
 
·       delibera l’accettazione di eventuali donazioni, lasciti e contributi volontari;
 
·       in caso di scioglimento del GID propone all’Assemblea Straordinaria la destinazione del Patrimonio residuo e la nomina dei liquidatori.
 
 
Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o due componenti il Collegio dei Revisori.
 
La convocazione del Consiglio avviene mediante lettera o altro mezzo ritenuto più idoneo, che deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso di due giorni lavorativi. La lettera di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, e viene inviata, per conoscenza, anche ai membri del Collegio dei Revisori.
 
Qualora durante la seduta del Consiglio, si verifichi la necessità di inserire un nuovo argomento non previsto nell’ordine del giorno originario, tale inserimento dovrà essere approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti.
 
Il Consiglio è validamente insediato con la presenza della maggioranza dei membri in carica, fra i quali è necessario che vi sia il Presidente o il Vicepresidente. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Per le delibere riguardanti modifiche allo Statuto e ai Regolamenti è necessaria la presenza dei 2/3 dei Consiglieri.
 
Il Segretario, o un sostituto, redige il verbale delle riunioni.
 
Il Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, ha facoltà di aggiornare la riunione, fissandone contestualmente la nuova data: in tal caso, non è necessaria una nuova lettera di convocazione, né può essere modificato l’ordine del giorno originario.
 
Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti ed i collaboratori delle varie Sezioni, se se ne ravvisa la necessità e sia stata richiesta da un Responsabile di Sezione.
 
 
Art. 9 - PRESIDENTE
 
 
Il Presidente ha la legale rappresentanza del GID, lo rappresenta in giudizio e nei confronti degli associati e di terzi; convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Il Presidente vigila sul rispetto dello Statuto e del Regolamento, sull’esecuzione delle delibere, sull’osservanza degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e sovrintende alla struttura tecnico amministrativa e gestionale del GID. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina i Responsabili delle Sezioni  e assegna gli incarichi che ritiene necessari al funzionamento del GID. E’ inoltre compito del Presidente mantenere i contatti con UBI Banca, le altre Società del Gruppo e gli Enti esterni. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.
 
 
Art. 10 - VICEPRESIDENTE/I
 
 
Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Sovrintende ai servizi della segreteria.
 
 
Art. 11 - SEGRETARIO
 
 
Il Segretario ha l’obbligo di dare, in collaborazione con il Presidente, puntuale esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio, che dovranno essere inviati con sollecitudine ai Consiglieri.
 
Cura la tenuta di tutti i libri prescritti dal presente Statuto e dalla legge e verifica l’applicazione delle delibere Consiliari, segnalando al Presidente o al Vice Presidente eventuali ritardi e/o inadempienze. Inoltre in occasione delle Assemblee Ordinarie e/o Straordinarie, appronta la documentazione necessaria e controlla la regolarità delle presenze e delle deleghe.
 
 
Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; in caso di recesso di un membro effettivo, subentra il primo dei due supplenti. Il Collegio è comunque validamente costituito con la sola presenza dei tre membri effettivi. Nella impossibilità di procedere al subentro per mancanza di Revisori supplenti, i Revisori in carica devono nominarne uno nuovo nell’ambito degli associati. Tale nomina deve essere poi ratificata nel corso della prima assemblea ordinaria convocata. L’incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere, o di collaboratore esterno.
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo delle spese effettuate dalle Sezioni, relazionando in caso di scostamento dalle direttive il Consiglio stesso; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte dal Regolamento di Gestione, esamina i bilanci e allega al bilancio consuntivo di ogni esercizio la propria relazione. Per ogni riunione, il Collegio dei Revisori redige apposito verbale, che sarà consegnato al Segretario per l’archiviazione.
 
I Revisori dei Conti possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e devono essere convocati qualora siano discussi argomenti relativi ai bilanci.
 
 
Art. 13 - PATRIMONIO
 
 
Il Patrimonio del GID è costituito:
 
·       dalle quote annuali di iscrizione;
 
·       dai contributi versati dalle aziende del Gruppo;
 
·       da eventuali donazioni, lasciti e contributi volontari sia di persone sia di Enti, concessi senza alcun vincolo sull’autonomia del GID;
 
·       da interessi maturati sul deposito delle riserve di cassa.
 
 
Art. 14 - CONTRIBUTI STRAORDINARI
 
 
L’adesione al GID non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale e delle quote di partecipazione alle varie iniziative. E’ comunque facoltà dei Soci e di eventuali Enti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento del GID, né in caso di morte, recesso o esclusione dal GID, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato. Il versamento di contributi straordinari non crea alcun diritto ulteriore.
 
 
Art. 15 - REGISTRI E LIBRI SOCIALI
 
 
Presso la Sede del GID, o in luogo stabilito dal Consiglio, devono essere tenuti a disposizione dei Soci:
 
·         il libro dei Soci;
 
·         l’elenco aggiornato delle cariche sociali e degli eventuali collaboratori;
 
·         i verbali dell’Assemblea, delle riunioni del Consiglio, del Collegio dei Revisori ;
 
·         i libri e i registri eventualmente richiesti dalla legge.
 
 
 
Art. 16 - RESPONSABILITA’
 
 
Il GID risponde con il proprio Patrimonio delle obbligazioni assunte.
 
Il GID declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente possa accadere ai Soci per cause non imputabili direttamente o indirettamente al GID stesso.
 
 
Art. 17 - BILANCI CONSUNTIVO E PREVENTIVO
 
 
L’esercizio del GID si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data il Consiglio approva il Bilancio Preventivo e lo sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo e l’approvazione. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio approva il Bilancio Consuntivo e lo sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo e l’approvazione. Entro il 30 aprile il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei Soci per la loro approvazione.
 
 
Art. 18 - AVANZI DI GESTIONE
 
 
Al GID è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
 
 
Art. 19 - SCIOGLIMENTO
 
 
Lo scioglimento anticipato può essere proposto o dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Ordinaria dei Soci e dovrà necessariamente essere deliberato tramite Referendum. Questo sarà ritenuto valido se perverranno alla Commissione Elettorale almeno il 75% delle schede inviate. Lo scioglimento sarà approvato se otterrà l’assenso di almeno il 75% dei votanti.
 
 
Art. 20 - REGOLAMENTI E MODIFICHE STATUTARIE
 
 
Tutte le attività del GID sono regolate dal presente Statuto e dai Regolamenti emanati dal Consiglio e approvati dalle Assemblee. Le proposte di modifica del presente Statuto dovranno essere approvate dal Consiglio con la maggioranza prevista dall’Art. 8, e successivamente approvate dall’Assemblea Straordinaria, o tramite referendum, salvo eventuali provvedimenti legislativi che dovessero porsi in contrasto con le norme sancite nel presente Statuto che ne determinano l’obbligo di adeguamento.
 
 
Art. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
 
 
Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra gli associati o gli associati e il GID, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell’attività sociale dell’associazione e dell’interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, può essere deferita al giudizio di un Collegio arbitrale irrituale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) designati da ciascuna delle parti e un terzo, con funzioni di Presidente, designato su accordo dei suddetti arbitri o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
 
 
Il Collegio arbitrale risiede nel comune sede del GID e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e le competenze del terzo arbitro.
 
 
Gli arbitri giudicheranno secondo equità, in forma irrituale, con facoltà di stabilire anche il contenuto dei rapporti che le parti accettano come loro negozio. Essi dovranno dirimere la lite entro 180 (centottanta) giorni dalla accettazione del terzo arbitro ed avranno l’onere di comunicare alle parti il contenuto della loro determinazione, accompagnandola con una succinta motivazione.
 
 
Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti, anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
 
 
Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI
 
 
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni previste dal Regolamento nonché dalla legislazione vigente per le associazioni non riconosciute.
 
 
 
 
 
 
 
Brescia , 14 Dicembre 2017
 

GRUPPO INTERAZIENDALE DIPENDENTI delle Aziende del Gruppo UBI Banca (ex Banca Lombarda)
Segreteria: Via San Martino della Battaglia,2 - 25121 BRESCIA - Telefono: 030.8035973
sito: www.gidubibanca.org              email: dtbrescia@circolobper.it

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